Guida per ricavare un secondo bagno: quali permessi e pratiche edilizie a Milano
La pratica di aggiungere un secondo bagno è molto diffusa negli appartamenti che progettiamo. Questo per una serie di motivi: le case sono sempre più piccole e il numero di abitanti delle nostre città è sempre maggiore.
Che sia un bagno privato per la camera matrimoniale o un secondo bagno per tutta la famiglia, inserirlo nella progettazione di un appartamento non è sempre facile.
Vediamo quindi quali sono le regole da rispettare e la specifica normativa per aggiungere un bagno cieco a Milano.
Quale normativa per aggiungere un bagno cieco a Milano
La normativa e di conseguenza la serie di articoli da rispettare per realizzare un servizio igienico aggiuntivo alla propria abitazione sono contenute nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento di Igiene.
Ogni Comune è dotato di questi due regolamenti che è possibile consultare in internet semplicemente andandoli a cercare sul motore di ricerca preferito.
Il primo è il Regolamento Edilizio, con delibera nel 2014 e successivamente modificato nel 2016. Qui il link :
Regolamento Edilizio vigente del Comune di Milano |
Il secondo è il Regolamento Locale di Igiene, aggiornato nel 2012 si compone di 4 parti, denominate Titoli. La parte, e di conseguenza il pdf scaricabile, che interessa a noi in questo caso è il Titolo III. Qui il link:
Regolamento Locale di Igiene Titolo III |
Dove i Regolamenti vanno in contrasto tra loro, ad esempio relativamente alle superfici minime dei locali, bisogna rispettare le norme contenute nel Regolamento Edilizie in quanto posteriore.
Veniamo ora agli articoli che ci interessano per modificare la distribuzione degli spazi interni e realizzare un secondo bagno senza finestra.
L’ Art. 107 del RE riguarda un importante aspetto nella realizzazione di un bagno privo di finestra; l’Aerazione dei Servizi Igienici.
Il punto 2 infatti stabilisce quanto segue:
…l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.
Questo articolo riguarda per intenderci la ventolina di aspirazione che deve essere presente nei bagni ciechi.
Ma se prima il bagno non era presente, dove deve essere collegata la ventola?
Risponde a questo quesito l’ Art. 3.4.20 del RI che definisce le canne di ventilazione, ossia quelle canne sulle quali devono essere montate le ventole. Le canne vengono infatti classificate come: canne fumarie, canne di esalazione e canne di ventilazione.
In breve: in canna fumaria ci vanno caldaie e scaldabagni, le canne di esalazione servono le cucine mentre le canne di ventilazione servono solo al ricambio di aria. A questo proposito l’ Art. 3.4.25 del RI vieta espressamente di installare aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive, fumarie e di esalazione.
Le ventole devono essere quindi montate su apposite canne di ventilazione sfocianti almeno un metro oltre il colmo della copertura, come definito dall’ Art. 3.4.28 del RI relativo ai comignoli.
Quindi le canne devono sfociare obbligatoriamente sul tetto oppure possono andare in facciata?
La questione, non di poco conto, quando si decide di aggiungere un bagno cieco in un appartamento è proprio questa; si può far sfociare la canna fumaria direttamente in facciata oppure è obbligatorio andare oltre il colmo del tetto?
Ebbene, su parere favorevole dell’ ATS (Agenzia di Tutela della Salute) è possibile presentare la pratica edilizia nel rispetto della prevista normativa per aggiungere un bagno cieco. L’ ATS , una volta ricevuta la richiesta corredata di tutti i moduli ed elaborati richiesti, in un arco di tempo di due mesi provvede a dare un parere preventivo che poi deve essere allegato alla necessaria CILA richiesta per aggiungere un bagno cieco.
Contatta lo studio per ottenere l’autorizzazione per far sfociare la canna di ventilazione in facciata |
Il bagno secondario deve avere una superficie minima?
La risposta è no, rispetto al regolamento passato che richiedeva al meno 2 metri quadri, i bagni, e quindi anche il bagno secondario cieco che si vuole aggiungere, non è soggetto ad una specifica superficie minima.
L’ Art. 97 del RE infatti recita quanto segue:
… Tutti i locali bagno dovranno avere lato minimo non inferiore a 1,20 m.
Quali permessi servono per rispettare la normativa per aggiungere un bagno cieco ?
Una volta risolte le questioni della canna di ventilazione e per l’immissione e l’estrazione dell’aria e della superficie minima, esaminiamo gli altri aspetti normativi relativi ai bagni ciechi. Quali pratiche edilizie servono per realizzare un bagno secondario?
La pratica edilizia da utilizzare in questo caso, sempre che non ci siano interventi strutturali e sempre che l’intervento riguardi solo una modifica della distribuzione interna dei muri, è la CILA.
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata deve essere redatta da un tecnico e prevede la presenza di un’impresa in regola per la messa in opera.