Verifica della conformità nelle pratiche edilizie

Conformità edilizia nelle pratiche edilizie

La verifica della conformità edilizia e della conformità urbanistica è il primo passo per presentare una pratica edilizia

Sempre più spesso finalmente i clienti che mi contattano sono in grado di consegnarmi tutta la documentazione necessaria per presentare le pratiche edilizie, la CILA o la SCIA che sia, e dare così inizio ai lavori di ristrutturazione.
Una persona che ha appena rogitato dovrebbe essere in possesso di tutta la documentazione necessaria, direte voi, eppure purtroppo non è sempre così… Al momento del rogito infatti entrambe le parti dichiarano che l’immobile di cui si sta trattando la compravendita è in regola sia dal punto di vista urbanistico che edilizio, ma non sempre si fanno i dovuti controlli, pertanto la dichiarazione rimane appunto una semplice dichiarazione basata sulla buona fede.

Per quale motivo chi ha appena rogitato a volte non è in possesso di tutta la documentazione necessaria per dare inizio ai lavori di ristrutturazione?

Per il semplice motivo che una richiesta di accesso agli atti per recuperare gli atti di fabbrica o l’ultima concessione edilizia potrebbe tardare di settimane oppure di mesi l’operazione di compravendita. Se poi si dovessero verificare delle difformità o degli abusi peggio ancora! L’acquirente sconfortato potrebbe tirarsi indietro.

Finalmente però, e questo grazie al Superbonus 110% che inizialmente richiedeva come condizione fondamentale la verifica della conformità urbanistica, le agenzie immobiliari e gli studi notarili richiedono sempre più spesso le pratiche edilizie senza limitarsi alle schede catastali.

Le schede catastali infatti, è sempre bene ricordare, non hanno valore giuridico, a meno che non si tratti del primo accatastamento, cioè della scheda compilata in fase di costruzione, come si vedrà più avanti.

Verifica della conformità nelle pratiche edilizie ; cosa viene richiesto nella CILA

Nella modulistica relativa alle CILA Milano, la verifica delle regolarità urbanistica e dei precedenti urbanistici è richiesta alla lettera F della modulistica che il tecnico deve compilare quando invia una CILA, seguita, al punto 33 della Relazione tecnica di asseverazione (RTA), dalla dichiarazione sullo stato legittimo dell’immobile prima dell’intervento.


All’interno del riquadro F, il tecnico deve indicare se lo stato attuale dell’immobile, rispetto ai titoli descritti nella tabella sotto riportata (ottenuti prima o dopo il 1942), risulta conforme o difforme.

Primo accatastamentoConformeDifforme
Titolo unico (SUAP)ConformeDifforme
Permesso di costruire, licenza edil/concessione edilizia/nullaostaConformeDifforme
Autorizzazione ediliziaConformeDifforme
Comunicazione edilizia (art. 26 l. 47/1985)Conforme Difforme
Condono edilizioConformeDifforme
Denuncia di inizio attivitàConformeDifforme
Segnalazione certificata di inizio attivitàConformeDifforme
Comunicazione di edilizia liberaConforme Difforme
AltroConformeDifforme
Comunicazione di inizio lavori asseverataConformeDifforme
SCIA alternativa al permesso di costruireConformeDifforme
Tabella della regolarità urbanistica e precedenti edilizi. Compilando la CILA è obbligatorio indicare almeno una delle voci, riportando il numero di protocollo e la data e dichiarando se la pratica risulta conforme o difforme.

Proseguendo nella compilazione, a seconda di cosa si indica, è sempre necessario riportare il numero di protocollo e la data della pratica edilizia presentata.

Dovendo necessariamente scegliere una delle opzioni sopra riportate, è facile comprendere come non sia più possibile saltare questa parte della modulistica, a meno che l’immobile in questione non sia stato realizzato in un’epoca in cui non era previsto notificarne la costruzione.

Il tecnico, per svolgere correttamente il proprio lavoro e verificare la conformità delle pratiche edilizie che presenta, deve essere quindi ora in possesso di tutte le informazioni necessarie che riguardano il passato dell’immobile. Non si può limitare al presente constatando lo stato di fatto.

Esempi di verifica della conformità nelle pratiche edilizie

Facciamo ora qualche esempio pratico per comprendere meglio la tabella sopra riportata e chiarire il lavoro del tecnico incaricato di presentare una CILA, SCIA o altra pratica edilizia.

Nei semplici casi di variazione della distribuzione interna (ossia di spostamento di qualche muro interno non portante), il tecnico probabilmente compilerà la voce: Comunicazione edilizia (art.26 . 47/1985) . Se si tratta di lavori relativamente recenti ricadenti nella stessa tipologia, si dovranno riportare i riferimenti dell’ultima Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Se è stato realizzato un qualche intervento che ha comportato la modifica della struttura dell’edificio, probabilmente sarà stata depositata una Segnalazione certificata di inizio attività e bisognerà indicarne data e protocollo, se invece in passato si è proceduto a sanare un abuso (come ad esempio una veranda chiusa al posto di un balcone), si dovrà indicare la voce Condono edilizio.

C’è poi il caso che non siano mai stati fatti lavori e la casa rispetta la prima planimetria catastale. In questo caso basta indicare Primo accatastamento. Se è vero infatti che la scheda catastale non ha alcun valore giuridico, è anche vero che se si tratta della prima scheda catastale emessa, si considera sia seguita da una comunicazione di fine lavori e soprattutto da una dichiarazione di agibilità, quindi la questione cambia.


In quel caso e solo in quel caso è possibile indicarne i riferimenti in tabella e dichiarare se la situazione è conforme o difforme. Se invece la scheda è recente bisogna sempre recuperare l’ultima pratica edilizia, se necessario con una richiesta di accesso agli atti.

Relativamente invece al numero di protocollo e la data, ulteriori dati richiesti quando si compila la tabella, queste informazioni sono importanti e sono indicate solitamente in un timbro o un’etichetta applicata sul frontespizio della pratica in fase di deposito.

Cosa comporta la difformità dello stato di fatto rispetto all’ultima concessione edilizia indicata?

La difformità tra lo stato di fatto riscontrato in fase di rilievo e l’ultima concessione edilizia comporta necessariamente la presentazione della pratica in sanatoria, che corrisponde inevitabilmente al pagamento di una sanzione.


In conclusione, per sapere se è possibile presentare una pratica o se si deve corrispondere una sanzione l’unico modo è la verifica della conformità nelle pratiche edilizie.


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Informazioni su Arch. Luca Maioli

Architetto specializzato in Conservazione del Patrimonio Architettonico ha collaborato con studi di architettura a Milano, Roma e presso l'Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) a Valencia in Spagna, per la quale ha seguito diverse pubblicazioni circa le tecniche premoderne. Dal 2010 con l'accreditata Agenzia CasaClima matura un sempre maggiore interesse per la sostenibilità energetica e ambientale. Attualmente da libero professionista collabora con varie imprese artigiane nella progettazione e ristrutturazione di immobili e cura le pubblicazioni di Lacasapensata.

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