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Requisiti bonus barriere architettoniche 75%

Requisiti bonus barriere architettoniche 75%, quali sono e quanto si rischia senza conoscerli

Immagine di Freepik

Cominciamo col chiarire che cosa permette il bonus barriere architettoniche 75%. Si tratta dell’ultimo bonus rimasto che è possibile sfruttare anche con lo sconto in fattura o cessione del credito, dopo la stretta sui bonus minori (prima con l’obbligo delle asseverazioni e poi con il definitivo azzeramento) e l’epopea del superbonus 110% che ora non si vuole ricordare.

Qual è lo scopo del bonus barriere architettoniche 75%?

Per prima cosa bisogna individuare lo scopo del bonus barriere architettoniche 75%. Sembra banale ma è bene ricordare che lo scopo dell’aiuto economico da parte dello Stato è quello di aiutare i cittadini ad abbattere tutte quelle barriere architettoniche che riducono la loro qualità di vita.

Potremmo ora definire quali sono effettivamente le barriere architettoniche in un ambiente domestico e quindi quali sono nel dettaglio gli interventi agevolabili. Si potrebbe a questo punto obiettare: le persone a cui questo bonus è dedicato le barriere le percepisce già ogni giorno, non c’è bisogno che le legga in un articolo. Siamo di fronte però al primo punto da chiarire: il bonus barriere architettoniche non è rivolto solo a chi le barriere le vive sulla propria pelle, ma a tutti i cittadini.

Questo è il primo punto sul quale vale la pena soffermarsi. Il bonus è rivolto a tutti i cittadini. Il richiedente non deve essere per forza una persona diversamente abile e non ne è richiesta obbligatoriamente la presenza.

Ma cè di più, anche a chi vive al quarto piano di un condominio senza ascensore e vuole ristrutturare il proprio appartamento a misura di disabile può farlo. Non è necessario infatti agevolare l’ingresso al condominio; ogni appartamento è da intendersi come una realtà a sé stante, non importa come ci si arriva.  Cosa strana vero? Però una sua logica c’è bisogna riconoscerlo. Il legislatore non parte da principio evidenziando le difficoltà, ma mira ad instaurare un processo di trasformazione delle nostre città.

Ma dunque il bonus è da intendere come un regalo di stato? Come un modo semplice e rapido per spendere i fondi del PNRR come alcuni pensano? Può darsi, è bene ricordare però che ci sono dei requisiti da rispettare.

Le circolari a cui si deve fare riferimento, ad oggi,  sono principalmente due: la 28/E del 25 luglio 2022 e la 17/E del 26 giugno 2023.

Nelle circolari si chiarisce, anche se il termine chiarire è forse da prendere con le pinze, quali sono i requisiti del bonus barriere architettoniche 75% e quali sono i documenti da conservare.

Per avere diritto al bonus barriere architettoniche 75% bisogna rispettare i requisiti contenuti nel DM 236/1989, che poi è il Regolamento di attuazione della Legge 13/89.

Stralcio della Circolare 17/E del 26 giugno 2023 : Documentazione da controllare e conservare

Il DM236/89 però non pone degli obiettivi, si limita a definire 3 livelli di intervento, identificati come: Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità, dove il primo è il livello massimo e l’ultimo un livello che in potenza prevede la possibilità di abbattere le barriere.

L’adattabilità è da intendersi infatti solo come una misura preparatoria all’abbattimento delle barriere architettoniche, che di fatto ancora non si abbattono….Con questo livello diciamo che ci si limita soltanto a “preparare il campo per il futuro”, in modo tale da favorirne le condizioni per una successiva trasformazione.

Ecco perché, secondo l’interpretazione del sottoscritto, il livello base a cui si deve arrivare per avere diritto al bonus barriere architettoniche non è l’Adattabilità, ma è il livello appena successivo; la Visitabilità.

Ma cosa si intende per Visitabilità?

Dal DM 236/1989, si legge che “Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare“.

Questa definizione è molto importante, perchè finalmente sono spiegati i requisiti bonus barriere architettoniche 75%, che in breve consistono in:

  • Poter accedere all’unità e ai suoi spazi di relazione (cucina o soggiorno)
  • Utilizzare almeno un bagno

Si noti che non si fa riferimento in questo livello alla possibilità di utilizzare ad esempio i terminali elettrici (che devono essere posti ad un’altezza opportuna), o alla possibilità di aprire i serramenti per uscire sul balcone. Questi sono bisogni che un appartamento dotato di “Accessibilità” deve senz’altro garantire. Ma qui non si parla del livello di Accessibilità, ma di quello di Visitabilità, che ricordiamo essere un livello inferiore.
Se poi sia possibile ottenere il bonus barriere architettoniche 75% relativamente ai singoli interventi, come la sostituzione dei soli serramenti esterni o il rifacimento dei terminali degli impianti, il legislatore non si esprime in maniera chiara, a patto che l’intervento ricada nella manutenzione straordinaria e che si rispettino i requisiti del DM 236/89.

Conviene soffermarsi a questo punto a definire i fondamentali Criteri di progettazione, ovvero i punti cardine in favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di un appartamento:

  • Le Porte (Art. 4.1.1 – Specifiche Tecniche nell’ Art. 8.1.1)
    Requisiti bonus barriere architettoniche 75 - 02
    La porta di accesso deve essere di almeno 80 cm, la luce netta della altre deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere opportunamente dimensionati (quindi attenzione ai disimpegni). L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm. La pressione necessaria per usare l’anta non deve essere superiore a 8kg.
  • I Servizi Igienici (Art. 4.1.6 – Specifiche Tecniche nell’ Art. 8.1.6) Requisiti bonus barriere architettoniche 75 -03
    Nei servizi igienici devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. Si deve garantire in particolare: lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza (minimo 1 metro calcolato dall’asse del sanitario), lo spazio necessario per l’accostamento frontale al lavabo (minimo 80 cm dal bordo del anteriore), la dotazione di opportuni corrimano e un campanello.

  • Percorsi orizzontali (Art. 4.1.9 . Specifiche Tecniche nell’Art. 8.1.9requisiti bonus barriere architettoniche corridoi)
    Corridoi e passaggi devono presentare un andamento quanto più possibile continuo, senza variazioni di livello (o superabili con rampe) e con un larghezza tale da garantire il facile accesso ai locali (minimo 1 metro e con allargamenti per l’inversione di marcia).

Abbiamo cercato di fare chiarezza su questa importante risorsa.
E’ bene ricordare che il Bonus abbattimento barriere architettoniche è una possibilità preziosissima per chi, per una serie di ragioni, non può uscire di casa per andare banalmente a fare la spesa. Sprecarla con interventi al limite dell’abuso è un peccato, perchè quando poi le risorse finiscono, finiscono per tutti.
Per questo noi tecnici dobbiamo fare la nostra parte e garantire, nella Dichiarazione a cui si fa riferimento nella Circolare 17/E, il rispetto di un principio fondamentale che dovrebbe essere alla base di qualsiasi bonus; l’eticità.

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Verifica della conformità nelle pratiche edilizie

Conformità edilizia nelle pratiche edilizie

La verifica della conformità edilizia e della conformità urbanistica è il primo passo per presentare una pratica edilizia

Sempre più spesso finalmente i clienti che mi contattano sono in grado di consegnarmi tutta la documentazione necessaria per presentare le pratiche edilizie, la CILA o la SCIA che sia, e dare così inizio ai lavori di ristrutturazione.
Una persona che ha appena rogitato dovrebbe essere in possesso di tutta la documentazione necessaria, direte voi, eppure purtroppo non è sempre così… Al momento del rogito infatti entrambe le parti dichiarano che l’immobile di cui si sta trattando la compravendita è in regola sia dal punto di vista urbanistico che edilizio, ma non sempre si fanno i dovuti controlli, pertanto la dichiarazione rimane appunto una semplice dichiarazione basata sulla buona fede.

Per quale motivo chi ha appena rogitato a volte non è in possesso di tutta la documentazione necessaria per dare inizio ai lavori di ristrutturazione?

Per il semplice motivo che una richiesta di accesso agli atti per recuperare gli atti di fabbrica o l’ultima concessione edilizia potrebbe tardare di settimane oppure di mesi l’operazione di compravendita. Se poi si dovessero verificare delle difformità o degli abusi peggio ancora! L’acquirente sconfortato potrebbe tirarsi indietro.

Finalmente però, e questo grazie al Superbonus 110% che inizialmente richiedeva come condizione fondamentale la verifica della conformità urbanistica, le agenzie immobiliari e gli studi notarili richiedono sempre più spesso le pratiche edilizie senza limitarsi alle schede catastali.

Le schede catastali infatti, è sempre bene ricordare, non hanno valore giuridico, a meno che non si tratti del primo accatastamento, cioè della scheda compilata in fase di costruzione, come si vedrà più avanti.

Verifica della conformità nelle pratiche edilizie ; cosa viene richiesto nella CILA

Nella modulistica relativa alle CILA Milano, la verifica delle regolarità urbanistica e dei precedenti urbanistici è richiesta alla lettera F della modulistica che il tecnico deve compilare quando invia una CILA, seguita, al punto 33 della Relazione tecnica di asseverazione (RTA), dalla dichiarazione sullo stato legittimo dell’immobile prima dell’intervento.


All’interno del riquadro F, il tecnico deve indicare se lo stato attuale dell’immobile, rispetto ai titoli descritti nella tabella sotto riportata (ottenuti prima o dopo il 1942), risulta conforme o difforme.

Primo accatastamentoConformeDifforme
Titolo unico (SUAP)ConformeDifforme
Permesso di costruire, licenza edil/concessione edilizia/nullaostaConformeDifforme
Autorizzazione ediliziaConformeDifforme
Comunicazione edilizia (art. 26 l. 47/1985)Conforme Difforme
Condono edilizioConformeDifforme
Denuncia di inizio attivitàConformeDifforme
Segnalazione certificata di inizio attivitàConformeDifforme
Comunicazione di edilizia liberaConforme Difforme
AltroConformeDifforme
Comunicazione di inizio lavori asseverataConformeDifforme
SCIA alternativa al permesso di costruireConformeDifforme
Tabella della regolarità urbanistica e precedenti edilizi. Compilando la CILA è obbligatorio indicare almeno una delle voci, riportando il numero di protocollo e la data e dichiarando se la pratica risulta conforme o difforme.

Proseguendo nella compilazione, a seconda di cosa si indica, è sempre necessario riportare il numero di protocollo e la data della pratica edilizia presentata.

Dovendo necessariamente scegliere una delle opzioni sopra riportate, è facile comprendere come non sia più possibile saltare questa parte della modulistica, a meno che l’immobile in questione non sia stato realizzato in un’epoca in cui non era previsto notificarne la costruzione.

Il tecnico, per svolgere correttamente il proprio lavoro e verificare la conformità delle pratiche edilizie che presenta, deve essere quindi ora in possesso di tutte le informazioni necessarie che riguardano il passato dell’immobile. Non si può limitare al presente constatando lo stato di fatto.

Esempi di verifica della conformità nelle pratiche edilizie

Facciamo ora qualche esempio pratico per comprendere meglio la tabella sopra riportata e chiarire il lavoro del tecnico incaricato di presentare una CILA, SCIA o altra pratica edilizia.

Nei semplici casi di variazione della distribuzione interna (ossia di spostamento di qualche muro interno non portante), il tecnico probabilmente compilerà la voce: Comunicazione edilizia (art.26 . 47/1985) . Se si tratta di lavori relativamente recenti ricadenti nella stessa tipologia, si dovranno riportare i riferimenti dell’ultima Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Se è stato realizzato un qualche intervento che ha comportato la modifica della struttura dell’edificio, probabilmente sarà stata depositata una Segnalazione certificata di inizio attività e bisognerà indicarne data e protocollo, se invece in passato si è proceduto a sanare un abuso (come ad esempio una veranda chiusa al posto di un balcone), si dovrà indicare la voce Condono edilizio.

C’è poi il caso che non siano mai stati fatti lavori e la casa rispetta la prima planimetria catastale. In questo caso basta indicare Primo accatastamento. Se è vero infatti che la scheda catastale non ha alcun valore giuridico, è anche vero che se si tratta della prima scheda catastale emessa, si considera sia seguita da una comunicazione di fine lavori e soprattutto da una dichiarazione di agibilità, quindi la questione cambia.


In quel caso e solo in quel caso è possibile indicarne i riferimenti in tabella e dichiarare se la situazione è conforme o difforme. Se invece la scheda è recente bisogna sempre recuperare l’ultima pratica edilizia, se necessario con una richiesta di accesso agli atti.

Relativamente invece al numero di protocollo e la data, ulteriori dati richiesti quando si compila la tabella, queste informazioni sono importanti e sono indicate solitamente in un timbro o un’etichetta applicata sul frontespizio della pratica in fase di deposito.

Cosa comporta la difformità dello stato di fatto rispetto all’ultima concessione edilizia indicata?

La difformità tra lo stato di fatto riscontrato in fase di rilievo e l’ultima concessione edilizia comporta necessariamente la presentazione della pratica in sanatoria, che corrisponde inevitabilmente al pagamento di una sanzione.


In conclusione, per sapere se è possibile presentare una pratica o se si deve corrispondere una sanzione l’unico modo è la verifica della conformità nelle pratiche edilizie.


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