Requisiti bonus barriere architettoniche 75%, quali sono e quanto si rischia senza conoscerli
Cominciamo col chiarire che cosa permette il bonus barriere architettoniche 75%. Si tratta dell’ultimo bonus rimasto che è possibile sfruttare anche con lo sconto in fattura o cessione del credito, dopo la stretta sui bonus minori (prima con l’obbligo delle asseverazioni e poi con il definitivo azzeramento) e l’epopea del superbonus 110% che ora non si vuole ricordare.
Qual è lo scopo del bonus barriere architettoniche 75%?
Per prima cosa bisogna individuare lo scopo del bonus barriere architettoniche 75%. Sembra banale ma è bene ricordare che lo scopo dell’aiuto economico da parte dello Stato è quello di aiutare i cittadini ad abbattere tutte quelle barriere architettoniche che riducono la loro qualità di vita.
Potremmo ora definire quali sono effettivamente le barriere architettoniche in un ambiente domestico e quindi quali sono nel dettaglio gli interventi agevolabili. Si potrebbe a questo punto obiettare: le persone a cui questo bonus è dedicato le barriere le percepisce già ogni giorno, non c’è bisogno che le legga in un articolo. Siamo di fronte però al primo punto da chiarire: il bonus barriere architettoniche non è rivolto solo a chi le barriere le vive sulla propria pelle, ma a tutti i cittadini.
Questo è il primo punto sul quale vale la pena soffermarsi. Il bonus è rivolto a tutti i cittadini. Il richiedente non deve essere per forza una persona diversamente abile e non ne è richiesta obbligatoriamente la presenza.
Ma cè di più, anche a chi vive al quarto piano di un condominio senza ascensore e vuole ristrutturare il proprio appartamento a misura di disabile può farlo. Non è necessario infatti agevolare l’ingresso al condominio; ogni appartamento è da intendersi come una realtà a sé stante, non importa come ci si arriva. Cosa strana vero? Però una sua logica c’è bisogna riconoscerlo. Il legislatore non parte da principio evidenziando le difficoltà, ma mira ad instaurare un processo di trasformazione delle nostre città.
Ma dunque il bonus è da intendere come un regalo di stato? Come un modo semplice e rapido per spendere i fondi del PNRR come alcuni pensano? Può darsi, è bene ricordare però che ci sono dei requisiti da rispettare.
Le circolari a cui si deve fare riferimento, ad oggi, sono principalmente due: la 28/E del 25 luglio 2022 e la 17/E del 26 giugno 2023.
Nelle circolari si chiarisce, anche se il termine chiarire è forse da prendere con le pinze, quali sono i requisiti del bonus barriere architettoniche 75% e quali sono i documenti da conservare.
Per avere diritto al bonus barriere architettoniche 75% bisogna rispettare i requisiti contenuti nel DM 236/1989, che poi è il Regolamento di attuazione della Legge 13/89.
Il DM236/89 però non pone degli obiettivi, si limita a definire 3 livelli di intervento, identificati come: Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità, dove il primo è il livello massimo e l’ultimo un livello che in potenza prevede la possibilità di abbattere le barriere.
L’adattabilità è da intendersi infatti solo come una misura preparatoria all’abbattimento delle barriere architettoniche, che di fatto ancora non si abbattono….Con questo livello diciamo che ci si limita soltanto a “preparare il campo per il futuro”, in modo tale da favorirne le condizioni per una successiva trasformazione.
Ecco perché, secondo l’interpretazione del sottoscritto, il livello base a cui si deve arrivare per avere diritto al bonus barriere architettoniche non è l’Adattabilità, ma è il livello appena successivo; la Visitabilità.
Ma cosa si intende per Visitabilità?
Dal DM 236/1989, si legge che “Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare“.
Questa definizione è molto importante, perchè finalmente sono spiegati i requisiti bonus barriere architettoniche 75%, che in breve consistono in:
- Poter accedere all’unità e ai suoi spazi di relazione (cucina o soggiorno)
- Utilizzare almeno un bagno
Si noti che non si fa riferimento in questo livello alla possibilità di utilizzare ad esempio i terminali elettrici (che devono essere posti ad un’altezza opportuna), o alla possibilità di aprire i serramenti per uscire sul balcone. Questi sono bisogni che un appartamento dotato di “Accessibilità” deve senz’altro garantire. Ma qui non si parla del livello di Accessibilità, ma di quello di Visitabilità, che ricordiamo essere un livello inferiore.
Se poi sia possibile ottenere il bonus barriere architettoniche 75% relativamente ai singoli interventi, come la sostituzione dei soli serramenti esterni o il rifacimento dei terminali degli impianti, il legislatore non si esprime in maniera chiara, a patto che l’intervento ricada nella manutenzione straordinaria e che si rispettino i requisiti del DM 236/89.
Conviene soffermarsi a questo punto a definire i fondamentali Criteri di progettazione, ovvero i punti cardine in favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di un appartamento:
- Le Porte (Art. 4.1.1 – Specifiche Tecniche nell’ Art. 8.1.1)
La porta di accesso deve essere di almeno 80 cm, la luce netta della altre deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere opportunamente dimensionati (quindi attenzione ai disimpegni). L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm. La pressione necessaria per usare l’anta non deve essere superiore a 8kg.
- I Servizi Igienici (Art. 4.1.6 – Specifiche Tecniche nell’ Art. 8.1.6)
Nei servizi igienici devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. Si deve garantire in particolare: lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza (minimo 1 metro calcolato dall’asse del sanitario), lo spazio necessario per l’accostamento frontale al lavabo (minimo 80 cm dal bordo del anteriore), la dotazione di opportuni corrimano e un campanello. - Percorsi orizzontali (Art. 4.1.9 . Specifiche Tecniche nell’Art. 8.1.9)
Corridoi e passaggi devono presentare un andamento quanto più possibile continuo, senza variazioni di livello (o superabili con rampe) e con un larghezza tale da garantire il facile accesso ai locali (minimo 1 metro e con allargamenti per l’inversione di marcia).
Abbiamo cercato di fare chiarezza su questa importante risorsa.
E’ bene ricordare che il Bonus abbattimento barriere architettoniche è una possibilità preziosissima per chi, per una serie di ragioni, non può uscire di casa per andare banalmente a fare la spesa. Sprecarla con interventi al limite dell’abuso è un peccato, perchè quando poi le risorse finiscono, finiscono per tutti.
Per questo noi tecnici dobbiamo fare la nostra parte e garantire, nella Dichiarazione a cui si fa riferimento nella Circolare 17/E, il rispetto di un principio fondamentale che dovrebbe essere alla base di qualsiasi bonus; l’eticità.